La Commissione europea ha di recente esercitato il proprio potere di emettere atti delegati al fine di integrare il Regolamento Ue 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (conosciuto anche come Digital Services Act o DSA): ai sensi dell’art. 37 paragrafo 7 DSA, tale potere è stato esercitato dalla Commissione per fornire dei chiarimenti sulle fasi procedurali, sulle metodologie e sui modelli di comunicazione delle revisioni indipendenti previste dallo stesso articolo del Regolamento.
È per questa ragione che lo scorso 20 ottobre, la Commissione europea ha pubblicato un framework per guidare i prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi e le organizzazioni di revisione nell’effettuazione delle revisioni indipendenti e nella conseguente redazione ed emissione delle relazioni (report) dei relativi audit.
L’obiettivo principale è quello di garantire la conformità dei prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi alle disposizioni del Regolamento in esame. Nello specifico, agli obblighi stabiliti dal Capo III del DSA, nonché agli impegni assunti a norma dei codici di condotta di cui agli articoli 45 e 46 e dei protocolli di crisi di cui all’articolo 48 DSA.
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L’obbligo di sottoporsi ad audit periodici da parte di VLOPs e VLOSEs
L’art. 37 del DSA specifica infatti l’obbligo, in capo alle piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOPs) e ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi (VLOSEs) di sottoporsi periodicamente (almeno una volta l’anno) e a proprie spese a revisioni indipendenti per garantire la conformità alle disposizioni del DSA.
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Tale obbligo deriva dalla necessità di sottoporre a obblighi e a controlli più stringenti tali soggetti, alla luce delle loro dimensioni e del loro conseguente impatto sociale. Si ricorda, infatti, che sono qualificati come VLOPs e VLOSEs le società che contano un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni di utenti, corrispondente a più del 10% della popolazione UE.
Pertanto, i prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi si avvalgono di organizzazioni aventi il compito di effettuare delle revisioni indipendenti a norma dell’art. 37 DSA. In particolare, i soggetti sottoposti a tali audit periodici cooperano con tali organizzazioni e forniscono l’assistenza necessaria per permettere loro di svolgere tali revisioni in modo efficace, efficiente e tempestivo, anche provvedendo a garantire loro accesso a tutti i dati e ai locali pertinenti e rispondendo a specifici quesiti.
Inoltre, è previsto che i soggetti sottoposti alle revisioni indipendenti si astengano dall’ostacolare, influenzare indebitamente o compromettere lo svolgimento della revisione (art. 37 par. 2 DSA).
Le organizzazioni che effettuano le revisioni periodiche nei confronti di VLOPs e VLOSEs devono avere particolari caratteristiche, ai sensi del paragrafo 3 dell’art. 37 DSA. Nello specifico, tali organizzazioni devono essere:
- indipendenti e operare in assenza di conflitti di interesse con i prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi e con qualsiasi persona giuridica a questi connessa;
- dotate di comprovata esperienza nel settore della gestione dei rischi, di competenze e di capacità tecniche;
- dotate di comprovata obiettività e deontologia professionale, basata in particolare sull’adesione a codici di condotta o standard appropriati.
La redazione delle relazioni di audit ai sensi del DSA
Successivamente allo svolgimento di tale attività di verifica, è prevista la redazione, da parte delle organizzazioni, di una relazione per ciascuna revisione indipendente effettuata. È importante notare come il DSA preveda che debbano essere gli stessi prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi a provvedere affinché le organizzazioni redigano tale relazione.
Per avere un’idea del contenuto della relazione di audit che deve essere redatta dalle organizzazioni, si prende in considerazione il paragrafo 4 dell’art. 37 del DSA, il quale evidenzia gli elementi caratterizzanti tale report:
- nome, indirizzo e punto di contatto del prestatore di servizi intermediari di dimensioni molto grandi oggetto della revisione e il periodo di riferimento della revisione;
- nome e l’indirizzo dell’organizzazione o delle organizzazioni che eseguono la revisione;
- una dichiarazione di interessi;
- una descrizione degli elementi specifici sottoposti a revisione e della metodologia applicata;
- una descrizione e una sintesi delle principali constatazioni derivanti dalla revisione;
- un elenco delle parti terze consultate nel quadro della revisione;
- un giudizio di revisione sul rispetto, da parte del prestatore oggetto della revisione, degli obblighi e degli impegni di cui al paragrafo 1. Tale giudizio può essere «positivo», «positivo con osservazioni» o «negativo».
In caso di giudizio di revisione non «positivo», sono indicate delle raccomandazioni operative, di cui i prestatori sottoposti a verifica devono tenere debitamente conto, relative alle misure specifiche da adottare per conseguire la conformità alle norme del DSA e sui tempi raccomandati per conseguirla.
In particolare, entro un mese dal ricevimento delle suddette raccomandazioni, i prestatori coinvolti devono adottare una relazione di attuazione della revisione.
Qualora, invece, i prestatori non diano attuazione alle raccomandazioni operative, essi devono giustificare nella relazione di attuazione della revisione le ragioni di tale scelta e sono tenuti a descrivere le misure alternative da essi adottate per risolvere eventuali casi di non conformità rilevati dalle organizzazioni.
Il framework della Commissione UE sulle relazioni di audit
Il framework pubblicato dalla Commissione europea rappresenta un’importante guida per l’effettuazione delle revisioni indipendenti da parte delle organizzazioni ai sensi dell’art. 37 DSA e dà anche un prezioso supporto in merito alla redazione dei relativi report.
Nello specifico, il framework richiede di adattare gli audit alla natura del servizio specifico sottoposto a revisione e ai rischi ad esso inerenti, come ad esempio la vendita di merci illegali sui mercati online, la diffusione di diversi tipi di contenuti illegali sui servizi di social network o la natura specifica dei motori di ricerca.
Le indicazioni della Commissione sono volte, infatti, a fornire una flessibilità sufficiente per lo sviluppo di buone pratiche nell’esecuzione delle verifiche, garantendo al contempo un elevato livello di rigore e precisione delle procedure di audit, fin dal principio.
In più, il framework stabilisce specifiche regole procedurali per la preparazione dell’audit, chiarisce il rapporto tra l’auditor e il prestatore sottoposto ad audit e cerca così di facilitare la selezione appropriata dell’auditor.
Inoltre, per garantire che gli audit siano effettuati sulla base delle informazioni appropriate, il framework specifica quali informazioni il prestatore sottoposto ad audit deve rendere all’auditor prima dell’effettuazione dell’audit.
Infine, la Commissione mette a disposizione anche dei template per agevolare le organizzazioni e i prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi nella redazione dei relativi report di audit.
Conclusioni
La piena applicabilità del DSA, sussistente ormai dallo scorso agosto, nei confronti delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi richiede un adattamento rapido alle disposizioni del Regolamento sui servizi digitali.
Non è un caso, infatti, che la Commissione europea spinga con sempre maggiore insistenza sulla necessità, per i prestatori di servizi intermediari di dimensioni molto grandi, di conformarsi ai più stringenti obblighi previsti dal DSA.
Tale impellenza non dovrebbe tuttavia scoraggiare i soggetti coinvolti dall’adottare i previsti meccanismi di adeguamento alla normativa in questione, anzi dovrebbe essere considerato come il giusto pretesto per procedere, passo dopo passo, alla creazione di uno spazio online più sicuro, trasparente e prevedibile per gli utenti.
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