Il tavolo del Consiglio dei ministri è pronto ad accogliere domani l’atteso disegno di legge sulla Cybersecurity, una normativa rivoluzionaria che mira a definire un quadro regolatorio più incisivo in materia di Intelligenza Artificiale e cybersicurezza. L’obiettivo principale della legge è introdurre un regime sanzionatorio più rigoroso per punire i sempre più frequenti cyber attacchi che minacciano la sicurezza informatica.
Una delle novità più significative è l’incremento delle pene per i reati connessi alla violazione dei dati informatici. Secondo quanto previsto dal disegno di legge, l’articolo 615-ter del codice penale propone un ampliamento delle pene di reclusione “da due a dieci anni”, rispetto all’attuale intervallo che va “da uno a cinque anni”. Inoltre, nei casi in cui i reati coinvolgano “sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico”, le pene aumentano rispettivamente a “da tre a dieci anni” e “da quattro a dodici anni”.
La bozza di legge specifica che le pene si applicheranno anche nel caso in cui l’atto criminale porti alla “sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l’inaccessibilità al titolare” del sistema, oltre alle ipotesi già contemplate dal codice penale come “distruzione o danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti”.
Un’altra modifica importante riguarda i reati di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche. Il disegno di legge prevede una pena di reclusione “da due a sei anni” per chi commette tali atti in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, violazione dei doveri o anche da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.
Nel contesto delle intercettazioni, l’articolo 617-quater è destinato a subire modifiche sostanziali. Il testo punisce coloro che “fraudolentemente intercettano comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impediscono o le interrompono”. Nelle situazioni in cui si può procedere d’ufficio, la pena di reclusione passa da “quattro a dieci anni”, superando l’attuale intervallo che va “da tre a otto anni”.
Con queste nuove disposizioni, il legislatore cerca di rafforzare la difesa contro le minacce informatiche, dimostrando una chiara determinazione nel proteggere la sicurezza dei dati e dei sistemi informatici, soprattutto quelli di interesse pubblico. Resta ora da vedere come la proposta sarà accolta e discussa nel Consiglio dei ministri, evidenziando l’importanza di una legislazione sempre più adatta all’era digitale.