Il Garante ha sanzionato per 80 milioni di Euro Enel Energia per non aver protetto adeguatamente i dati di contatto dei propri clienti e, quindi, permettendo ad agenzie di marketing non autorizzate di usarli per contattare tali clienti per attività non autorizzate.
Il Provvedimento (documento 9988710) dell'8 febbraio 2024, segnalatomi da Monica Perego (Idraulica della privacy): https://gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9988710.
Mi interessano soprattutto le misure di sicurezza contestate:
- Controllo accessi a 2 fattori, ma che non impedisce l'accesso contemporaneo dello stesso utente da due postazioni distinte e che quindi permette a più persone di usare le medesime credenziali. Questo non mi convince perché un operatore può trovare comodo aprire più istanze della stessa applicazione, come ho sperimentato anche personalmente. Questo però mi permette di capire meglio il perché di una vecchia misura minima del DPR 318 del 1999, che peraltro era già stata oggetto di molte contestazioni all'epoca e infatti non fu ripresa dalle misure minime del D. Lgs. 196 del 2003.
- Mancata analisi dei log per intercettare tecniche di "sottobosco di marketing", peraltro note e identificabili con analisi dei quantitativi di contratti inseriti.
- Mancata analisi dei log per identificare connessioni multiple e accessi da locazioni geografiche sospette. La giustificazione da parte di Enel Energia si basa sulla poca significatività di tali analisi, considerando l'uso di dispositivi portatili e del lavoro agile.
- Accettazione di contratti inseriti da società non presenti nella rete vendita. Non trovo approfondimenti su questo aspetto nel Provvedimento. Io lo collegherei alla scorretta attivazione, alla mancata disattivazione o ai carenti riesami delle utenze delle società.
- Mancato controllo dei responsabili e dei sub-responsabili.
Non mi interessa analizzare deduzioni e controdeduzioni presenti nel Provvedimento, ma solo prendere nota delle misure considerate necessarie e, per me, da considerare nelle mie attività.