Contratti per freelance e società cyber: regole di collaborazione trasparente con i clienti
2024-8-27 19:17:31 Author: www.cybersecurity360.it(查看原文) 阅读量:3 收藏

I contratti rappresentano uno strumento fondamentale e irrinunciabile per regolare i rapporti tra fornitori di servizi e clienti. Un accordo ben strutturato non solo protegge entrambe le parti da possibili incomprensioni ed eventuali contenziosi, ma definisce con chiarezza i termini e le condizioni del servizio, le responsabilità di ciascuna parte e le conseguenze di eventuali violazioni.

Una corretta contrattualistica rappresenta quindi, per gli attori nel mondo dei servizi di sicurezza informatica, un pilastro imprescindibile per garantire una collaborazione trasparente, sicura e priva di fraintendimenti tra le parti.

Eppure, non di rado accade che gli operatori del settore si trovino, se non del tutto sprovvisti di un’adeguata tutela (accade anche questo), quantomeno confusi sui giusti contenuti di quelle che sono le colonne portanti del loro lavoro, ovvero delle clausole che delimitano l’ambito della loro attività.

Le clausole contrattuali

Se è vero che il senso ultimo del contratto è quello di regolare nel dettaglio il rapporto tra le parti, è altrettanto vero che tali regole debbono essere confacenti alle aspettative e alle volontà dei contraenti.

Ciò assume particolare rilevanza in un ambito come quello della sicurezza informatica, dove il rischio rappresenta una costante del servizio, percepita da entrambe le parti: da un lato, il freelance o l’impresa che svolgono un’attività specializzata, meritevole di accurata tutela per il rischio insito che essa comporta; dall’altro il cliente, che attraverso tale attività vede attuata un’ingerenza potenzialmente dannosa nei propri sistemi informatici.

Si tratta quindi, diversamente dall’attività di hacking volta alla c.d. responsible disclosure, di un’attività pienamente contrattualizzata, svolta nell’accordo delle parti; per questo, e a tutela innanzitutto del prestatore di servizi, è fondamentale specificare nel dettaglio i termini e le condizioni del servizio (T&C), quali saranno i servizi di cyber security verranno forniti e in che modalità, ovvero definire con precisione e con la giusta terminologia tecnica l’ambito del servizio offerto, che potrà spaziare dall’attività di OSINT a quella di VA/PT, sino ad altre prestazioni specifiche.

In altri termini, una chiara definizione dei servizi contrattualizzati permetterà sin da subito di assicurare con precisione il perimetro dell’attività che si andrà a svolgere, aiutando così a prevenire possibili malintesi, richieste o esclusioni inaspettate.

NDA, manleve e aggiornamenti

Oltre alla corretta definizione dell’oggetto del contratto sarà necessario prevedere l’inserimento di specifiche clausole che garantiscano la riservatezza (NDA) e la protezione delle informazioni.

La gestione e la sicurezza dei dati trattati nell’esecuzione del mandato rivestono spesso un’importanza critica; per questo, le clausole di confidenzialità dovranno essere dettagliate e rigorose, con l’eventuale previsione di adeguate misure di sicurezza, che permetteranno da un lato la protezione dei dati del cliente, volgendo però lo sguardo anche alla reputazione del fornitore di servizi, che potrà in questo modo dimostrare il suo impegno nella protezione delle informazioni ad esso affidate.

Ancora, è di fondamentale importanza prevedere con accortezza le limitazioni di responsabilità.

Tali clausole dovranno specificare dettagliatamente le circostanze in cui il prestatore di servizi non sarà ritenuto responsabile per danni o perdite che possano derivare dalla propria attività, ad eccezione naturalmente di sue gravi responsabilità.

Siffatte previsioni permettono di proteggere il professionista da irragionevoli richieste di risarcimento, assicurando nel contempo che le parti abbiano una chiara comprensione del perimetro delle rispettive responsabilità, che devono essere ben calibrate per bilanciare i rischi assunti dal fornitore e le aspettative del cliente.

Se è vero, infatti, che un operatore White Hat professionale non comprometterà la stabilità del sistema della rete aziendale, è altrettanto vero che il rischio che qualcosa vada storto non è del tutto sopprimibile e che in taluni casi la rilevanza delle informazioni è tale che l’intromissione rappresenta in sé un rischio.

Ci sono contesti in cui un dato indisponibile anche per un periodo di tempo relativamente breve può persino rappresentare un rischio per la salute umana.

Per quanto riguarda le ulteriori clausole che trovano spazio all’interno della contrattualistica d’ambito, possiamo certamente includere quelle relative alla durata del contratto e alle condizioni per eventuali rinnovi, nel caso di prestazioni di natura periodica; sarà inoltre opportuno prevedere anche eventuali coordinamenti con la normativa in materia di data protection e gli eventuali atti di nomina a corredo del contratto che andremo a sottoscrivere.

Quanto al primo di questi aspetti, ovvero la durata del contratto e le modalità con cui esso può essere rinnovato, l’inclusione di previsioni corrette evitano ambiguità e assicurano che entrambe le parti comprendano la natura temporale della loro collaborazione, con particolare riferimento alla consegna di report o documenti, che sovente rappresentano il momento conclusivo della prestazione.

Allo stesso modo, le previsioni riguardanti le ipotesi risoluzione del contratto rivestono una spiccata importanza: esse devono infatti definire le condizioni in cui il contratto può essere terminato anticipatamente, sia per inadempimento che per altre cause.

Un contratto, per essere efficace, non può poi limitarsi a un’istantanea statica delle esigenze di sicurezza al momento della sua stipula.

Deve, piuttosto, prevedere meccanismi di aggiornamento periodico che tengano conto delle nuove tecnologie, delle vulnerabilità emergenti e delle best practice del settore. Solo attraverso una continua revisione e adeguamento dei termini contrattuali sarà possibile garantire un livello di protezione informatica sempre adeguato e proporzionato ai rischi in costante mutamento.

Infine, ma non da ultimo, le previsioni aventi ad oggetto i termini di pagamento: è essenziale stabilire sin da subito e con estrema chiarezza le modalità e i tempi del pagamento dei corrispettivi per i servizi forniti.

Naturalmente, potranno essere previsti anticipi e scadenze successive, in maniera tale da evitare entrate irregolari nel tempo, a dente di sega, che impedirebbero una corretta pianificazione degli introiti e, conseguentemente, anche di possibili investimenti. In ogni caso, sarà possibile prevenire possibili dispute di natura finanziaria.

D’altro canto, la chiarezza sui termini di pagamento è un aspetto fondamentale per poter mantenere un flusso di cassa stabile e prevedibile; inoltre, condizioni di pagamento ben definite contribuiscono senza meno a costruire un rapporto di fiducia tra le parti, riducendo anche in questo caso il rischio di controversie di natura finanziaria.

La contrattualistica come asset d’impresa

L’assenza di contratti specifici o l’utilizzo di pattuizioni maldestramente redatte, spesso basate su template predefiniti che non rispondono alle reali e specifiche esigenze delle parti, rappresentano un rischio non sopportabile per gli operatori in ambito cyber security, sia che si tratti di freelance che di startup, sia che riguardi realtà imprenditoriali più strutturate.

Dispute legali, perdite finanziarie o danni reputazionali derivanti dall’esercizio dell’attività debbono infatti essere considerati nell’ottica della gestione dei rischi, e così confinati nell’ambito degli eventi prevedibili, con l’attuazione di misure di mitigazione.

Per questo, l’adozione di una contrattualistica aziendale redatta da parte di professionisti esperti che siano in grado di coniugare e coordinare la normativa in materia con le esigenze tecniche e operative dei professionisti IT deve essere considerata indispensabile, emergendo non già come un costo, dovendo al contrario essere ritenute come un vero e proprio asset strategico, un valore da acquisire per il successo e la sostenibilità dell’impresa o dell’attività professionale.


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