Ferruccio Militello ha segnalato agli Idraulici della privacy il Provvedimento del Garante privacy del 17 luglio 2024 [doc. web 10053224]: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10053224.
Il titolo dice già tutto. Segnalo però questo articolo (grazie a Franco Vincenzo Ferrari): https://www.cybersecurity360.it/news/il-backup-delle-e-mail-dopo-la-cessazione-del-rapporto-di-lavoro-viola-il-gdpr-la-sanzione/.
Provo a sintetizzare quanto ho capito:
- il fatto che l'interessato fosse un agente e non un lavoratore dipendente, non cambia il fatto che la società sia titolare del trattamento;
- l'informativa riportava i tempi di conservazione (6 mesi) dei log degli accessi alla posta elettronica e al gestionale; contestati facendo riferimento anche al precedente provvedimento che indica 21 giorni come tempo di riferimento;
- l'informativa prevedeva la possibilità, per la società, di accedere alle email, ma solo per garantire la continuità della prestazione lavorativa e non le indagini;
- l'accesso per garantire la continuità della prestazione lavorativa è contestato perché l'email non è uno strumento che garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità (per questo dovrò ripassare (il provvedimento n. 53 del 01/02/2018 doc. web n. 8159221, e il provvedimento n. 214 del 29/10/2020 doc. web 9518890);
- l'informativa riportava il fatto che le caselle di email sono oggetto di back up, conservato per la durata del rapporto di lavoro e i 3 anni successivi alla cessazione; tali tempi sono contestati perché non sono giustificati;
- l'informativa riportava il fatto che le caselle di email sono oggetto di back up per finalità di sicurezza informatica, mentre i backup sono stati utilizzati per finalità di indagine;
- in tutti i casi, la conservazione così estesa per un tempo così lungo è considerata non proporzionata e, anzi, porta al controllo sull’attività dei lavoratori, come descritta dallo Statuto dei lavoratori (art. 4 della L. 300 del 1970), e quindi doveva essere avviata in presenza di "accordo con le rappresentanze dei lavoratori o, in assenza, autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro".