La Direttiva UE 1937/2019 sul whistleblowing e il recepimento in Italia con il D.lgs. 24/2023, tramutano tale strumento in uno dei pilastri nella lotta alla corruzione e nella promozione della trasparenza.
Per il consolidamento del whistleblowing, l’ANAC ha rilasciato nel luglio dello scorso anno le linee guida per la presentazione delle segnalazioni esterne (documento che in realtà presenta contenuti ad ampio spettro sulla materia) e il Regolamento per la gestione di tale canale e l’esercizio del potere sanzionatorio.
L’azione propulsiva dell’ANAC è proseguita, poi, la con pubblicazione, lo scorso marzo, degli esiti del monitoraggio delle criticità applicative, condotto a fine 2023 e a cui hanno partecipato 319 organizzazioni pubbliche e 213 privati; inoltre, ha tenuto consultazioni mirate con alcuni soggetti istituzionali fra cui Enti del Terzo settore (ETS), chiamati a svolgere funzione di sostegno ai segnalanti.
Di quel che è emerso in tali iniziative, l’ANAC ha tenuto conto nell’elaborare il draft delle linee guida sui canali interni di segnalazione, documento di recente messo in consultazione. Infine, va anche richiamata la pubblicazione, lo scorso 8 novembre, di un Documento ANAC che fornisce chiarimenti (risposte a quesiti) sul ruolo degli ETS.
Il documento in consultazione è rivolto a uniformare le procedure per i canali interni di segnalazione ed è articolato in cinque argomenti:
Di seguito, i principali aspetti trattati e aspetti che paiono meritevoli di attenzione.
L’ANAC ribadisce la primazia del canale interno di segnalazione rispetto alle altre possibilità messe a disposizione dal D.lgs. 24/2023 (canale esterno e divulgazione pubblica) in quanto più prossimo all’origine delle questioni che vengono segnalate.
Al fine dell’attivazione del canale si sofferma sull’interlocuzione con le OO.SS., precisando che ha un carattere meramente informativo. L’interessamento delle rappresentanze sindacali dovrebbe riguardare i principali elementi che connotano il canale fermo restando che, evidenzia l’ANAC, il parere di parte sindacale non ha natura vincolante.
Il canale interno deve permettere segnalazioni scritte, preferibilmente mediante piattaforma IT più atta a garantire la riservatezza; in mancanza di questa, per le segnalazioni cartacee andrebbe adottata una procedura basata su due buste: una con la descrizione dell’evento e l’altra con i dati del segnalante. Non è ritenuto garantista il ricorso alla e-mail o alla PEC, con riguardo alla tutela della riservatezza del segnalante.
Unitamente a quella scritta deve essere garantita anche la modalità di segnalazione orale (attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica, incontro diretto), anche senza garantirne la possibilità 24/7. Per la variante orale, ANAC segnala la primaria importanza di modalità di tracciamento specie per un effettivo e corretto procedimento.
È implicito ma andrebbe opportunamente esplicitato che l’attivazione di una solo delle due forme di segnalazione – quella scritta o quella orale – costituisce una carenza sanzionabile in quanto parziale rispetto alle previsioni del D.lgs. 24/2023.
Circa eventuali sanzioni relative alla mancata o non conforme attivazione del canale interno, l’ANAC precisa che delle stesse risponderebbe l’organo di indirizzo, sia nel settore pubblico che in quello privato, in solido con i suoi componenti.
Per quanto attiene al whistleblowing e al Modello organizzativo 231, l’ANAC reputa necessario che il Modello venga adeguato sotto tre profili:
Inoltre, viene ritenuto preferibile un unico canale segnaletico anziché uno per il whistleblowing e uno per le segnalazioni afferenti al MOG 231.
L’OdV viene indicato come uno dei soggetti cui potrebbe assegnato il ruolo di gestore del canale; ove venisse adottata una scelta diversa, l’ANAC segnala che il MOG 231 o altro atto debba necessariamente disciplinare le modalità di raccordo e coordinamento fra OdV e gestore.
Sulla dibattuta questione del canale interno nei gruppi societari l’ANAC rappresenta che, tenuto anche conto della posizione espressa dalla Commissione Europea, in analogia alla condivisione del canale di segnalazione interno prevista dal D.lgs. 24/2023 per i gruppi di imprese medie (fino a 249 dipendenti), le imprese di grandi dimensioni – nel rispetto del divieto di canale di segnalazione condiviso – possono conferire a un soggetto esterno – la capogruppo o un soggetto terzo – la gestione del canale interno o alla capogruppo.
A tale soggetto (da nominare responsabile del trattamento a fini privacy) può essere esternalizzata la sola “fornitura dell’infrastruttura per la ricezione delle segnalazioni oppure anche il servizio di gestione delle segnalazioni”.
In ordine agli aspetti esaminati per il canale interno, sarebbe utile condurre una più analitica riflessione in particolare per meglio regolare questi due aspetti:
È un tema delicato, specialmente in relazione alla riservatezza e alla durata della conservazione dei dati. In argomento il D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) non è richiamato esplicitamente nella bozza, generando incertezza sulla sua osservanza per il whistleblowing nell’ambito della Pubblica Amministrazione.
Tale Codice disciplina l’organizzazione e la gestione dei documenti amministrativi digitali. Secondo il CAD, tutti i documenti prodotti o ricevuti dalle pubbliche amministrazioni devono essere gestiti in conformità alle regole di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali (art. 40 e seguenti del CAD).
Le specificità per la gestione delle segnalazioni, soprattutto riguardo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, sancite dal D Lgs 24/2023 appaiono compatibili con una gestione tramite CAD (resterebbe comunque da approfondire a tal riguardo la gestione delle segnalazioni orali non oggetto di trascrizione).
Andrebbe quindi espressamente chiarito se le segnalazioni in esame rientrino o meno nell’ambito del CAD, specificando deroghe o adattamenti necessari per garantire la riservatezza.
Inoltre, per quanto attiene alla cancellazione, allo scoccare dei termini previsti, andrebbe chiarito se per il relativo rispetto possa supplire anche una completa anonimizzazione dei dati personali in luogo della cancellazione della documentazione afferente alle segnalazioni.
Circa l’eventuale mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali sarebbe utile chiarire i seguenti aspetti:
Con riguardo ai gruppi di imprese di grandi dimensioni, dalla bozza si evince che, nell’opzione di canale condiviso adottata dal gruppo, il segnalante possa scegliere se rivolgersi alla propria impresa o a quella che gestisce il canale: ciò equivarrebbe alla compresenza di due canali interni (di cui uno esternalizzato), con due diversi gestori con il corollario, in tal caso, che il soggetto terzo (entità esterna al gruppo oppure la capogruppo) contemporaneamente potrebbe svolgere il solo ruolo di fornitore esterno della piattaforma o anche di gestore della segnalazione sulla base della scelta del segnalante.
Con riguardo ai gruppi di imprese con sedi in diversi Stati, sia nel caso di condivisione (imprese fino a 249 dipendenti) sia nel caso di esternalizzazione (imprese maggiori) del canale di segnalazione, la bozza (punto 2.5.3) si sofferma su un aspetto che appare un potenziale vulnus al whistleblowing laddove evidenzia che se la capogruppo (nel caso di condivisione) o il soggetto terzo (esternalizzazione) ha sede all’estero, l’ANAC non può effettuare alcuna attività di verifica: ma ciò potrebbe depotenziare la portata dello strumento e le tutele per il whistleblower e, pertanto, andrebbe individuata una soluzione a livello normativo se non superabile altrimenti.
Le Linee guida in esame ribadiscono che il gestore del canale interno deve essere dotato di autonomia, declinata nel documento in esame in imparzialità e indipendenza: onde evitare una compromissione di tali connotazioni viene posta attenzione al cumulo di incarichi, soffermandosi su quello di RPD.
Inoltre, per garantire l’autonomia, andrebbe evitato di assegnare agli organi di vertice e /o di controllo poteri di supervisione sulla gestione delle segnalazioni o della competenza ad adottare i provvedimenti decisionali.
La bozza indica (“deve”) poi che tale soggetto:
Il gestore, preferibilmente in possesso di conoscenze in ambito giuridico ed etico, dovrà essere specificamente formato e messo in condizioni di acquisire una buona conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’ente e dovrebbe godere di buona reputazione per accrescere la fiducia dei potenziali segnalanti.
Da menzionare poi l’attenzione posta sull’ipotesi di conflitto di interesse e di temporanea assenza del gestore. Nell’ipotesi che la segnalazione riguardi il gestore, questi, evidenzia la bozza, dovrà astenersi dal trattarla – comunicandolo all’organo di Vertice – e trasmetterla ad altro soggetto/ufficio (che andrebbe quindi preventivamente individuato nella procedura adottata) idoneo e che dovrà ovviamente rispettare le previsioni del D.lgs. 24/2023.
Analogamente, per il caso di temporanea assenza, dovrebbe essere già individuato, nell’impiantare il canale e la procedura interna, un sostituto del gestore. Quand’anche, poi, anche per tale sostituto si configurasse l’ipotesi di conflitto di interesse, il whistleblower l’ANAC evidenzia la possibilità, per il segnalante, di ricorrere al canale esterno.
Nel caso il segnalante produca la segnalazione a più soggetti interni ed esterni, l’ANAC richiama nel primo caso l’esigenza che gli altri destinatari interni la veicolino al gestore nelle forme previste dalla norma mentre, laddove venga interessato anche un soggetto esterno, il gestore dovrà vagliare, interessando anche il segnalante, se era sua intenzione procedere a una divulgazione pubblica onde vagliare l’effettiva qualificazione e l’iter da dare alla stessa anche con riguardo all’applicabilità delle previsioni a favore del segnalante.
In ordine alle previsioni sul gestore del canale e alla sua attività, andrebbe effettuata una riflessione sui seguenti aspetti:
L’ANAC nel sottolineare la necessità di una completa armonizzazione del quadro normativo di cui al D Lgs 24/2023 e al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (CCDP) emanato con il DPR n. 62/2013, che è stato aggiornato con il D.P.R. n. 81/2023 ma senza che le modifiche richiamino il sistema del whistleblowing.
Al riguardo l’ANAC raccomanda alle PP.AA. di aggiornare i propri codici di comportamento con riguardo a:
Analogamente dovrebbero procedere le entità private nei loro atti interni afferenti alle norme interne di comportamento.
In ordine a tale aspetto, posto che il Codice è norma di rango inferiore alla coppia Direttiva UE-D Lgs 24/2023, le più garantistiche previsioni del whistleblowing prevalgono sul Codice di comportamento.
Ma la apparente discrasia potrebbe però impattare sulla interpretazione da parte dei singoli interessati e, quindi, sulle modalità di segnalazione e precludere al potenziale segnalante di fruire in concreto delle tutele del D.lgs. 24/2023.
Il whistleblowing rappresenta uno strumento centrale per la prevenzione e repressione di comportamenti illeciti a tutela delle organizzazioni pubbliche e private ma anche, occorre aver presente, a tutela del contesto socioeconomico.
L’ANAC di sofferma sull’esigenza di una formazione periodica per sensibilizzare e formare il personale e idoneamente calibrata per quella a favore delle persone coinvolte nella gestione delle segnalazioni.
Inoltre, appropriatamente l’ANAC evidenzia che la formazione dovrà coinvolgere anche il personale (dipendenti e collaboratori) di entità che sono fornitrici dell’ente.
In merito alla formazione si reputa opportuno chiarire se la formazione rivolta al personale di entità esterne debba essere (preferibilmente) compito dell’ente stesso o possa anche essere delegata alle relative entità di appartenenza e, in tal caso se occorra supervisionare che ciò effettuato.
Tale tipologia di soggetti a cui, come evidenzia l’ANAC, è affidato un ruolo importante nell’ambito del whistleblowing, ha una duplice veste:
Un ETS per poter rendere sostegno agli interessati deve fra l’altro stipulare una apposita Convenzione con l’ANAC che provvede poi a inserirle in un elenco disponibile sul proprio portale.
La bozza rimarca l’esigenza che l’attività degli ETS sia tenuta distinta dall’esame vero e proprio della segnalazione che invece compete al gestore.
In tale ottica l’ANAC esclude che gli ETS siano abilitati a “effettuare un vero e proprio trattamento di dati personali con riferimento alla persona segnalante o agli altri soggetti segnalati”. Laddove dati personali vengano d’iniziativa comunicati dal segnalante (anche potenziale), l’ANAC evidenzia che possono essere trattati al solo fine di svolgere l’attività di sostegno e a non registrarli in archivi cartacei o informatici, procedendo quindi alla loro tempestiva segnalazione. Inoltre, per l’ANAC andrebbe disincentivato il ricorso alla e-mail preferendo l’incontro diretto con gli interessati, per gestire meglio tale questione.
Viene chiarito che il ruolo degli ETS (persona giuridica) è diverso da quello del facilitatore (persona fisica) previsto dal D Lgs 24/2023 e che opera nel medesimo contesto lavorativo del segnalante; peraltro il facilitatore interviene ”nel processo di segnalazione” mentre agli ETS è demandata “un’assistenza precedente e propedeutica alla presentazione di una eventuale segnalazione” (nonché, è da ricordare, sulla protezione delle ritorsioni e sull’accesso al patrocinio a spese dello Stato), aggiungendo che l’ETS potrebbe anche trovarsi a fornire assistenza alla persona coinvolta nella segnalazione.
Sul ruolo degli ETS, si reputa che potrebbe essere opportuno rivedere lo schema della Convenzione adottato dall’ANAC al fine di rendere cogenti aspetti quali:
Recependo tali considerazioni nella Convenzione ad oggi utilizzata (e prevedendo magari che il mancato rispetto conduca alla cancellazione della Convenzione) si potrebbe:
Per completezza, invero, va anche evidenziato che una forte azione da parte degli ETS necessiterebbe anche di una riflessione sulle risorse e i fondi che per condurre tale azione potrebbero necessitare.
Prima di concludere, una cenno merita l’aspetto sanzionatorio, che nel caso del whistleblowing italiano prevede un tetto massimo di 50.000 euro, per richiamare l’opportunità di una riflessione sulla esigenza di promuoverne una revisione atteso:
In argomento andrebbe anche:
In definitiva, con le linee guida sui canali interni e con il Documento con i chiarimenti su ruolo e azione degli ETS, il whistleblowing effettua un notevole passo avanti per poter contribuire a rafforzare la trasparenza e l’etica pubblica.
Spetta a ogni singola organizzazione fare la propria parte per renderlo una componente parte del proprio sistema di risk management e di cultura etica.
In questa ottica occorrerà da un lato un forte impulso da parte dei Vertici e un’azione sinergica fra i diversi soggetti interni coinvolti sui diversi profili organizzativi, gestionali e di controllo (RPCT, RPD, Internal audit, OIV, OdV).
Non va infatti sottaciuto che una legge da sola non può creare una cultura dell’allerta.
Una pedagogia pubblica generale deve essere portata ai massimi livelli dell’esecutivo, nell’ambito della gestione globale della lotta alla corruzione, se vogliamo consentire a tutti di essere parte attiva nel sistema di tutela delle legalità e dell’interesse generale.
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