Registrazione di un nome a dominio in malafede: quando prevale il marchio?
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Avv. Giuseppe Croari – Avv. Ilenia Lanari

Nell’era della digitalizzazione, il nome rappresenta spesso il primo vero asset di un progetto: che si tratti di un nome a dominio, di un’applicazione, di un servizio online o di una piattaforma.
In particolare, oggi il nome a dominio non è più soltanto uno strumento tecnico, ma costituisce un elemento centrale dell’identità e del valore economico di un brand digitale.

Per questo motivo, per aziende, startup e content creator, la registrazione di un dominio è spesso un passaggio automatico, talvolta antecedente a qualsiasi valutazione giuridica strutturata. Tuttavia, la scelta e l’uso di un nome online non sono mai neutri sotto il profilo legale.

Ma cosa accade quando un soggetto registra un nome a dominio identico a un marchio già esistente o noto, senza esserne titolare? E soprattutto: quando questa condotta può essere qualificata come registrazione in malafede?

Una risposta chiara arriva da una recente sentenza del Tribunale di Roma nel cosiddetto “caso corny.it”.

Dominio legittimo o sfruttamento del marchio? Il caso corny.it

Nel caso di specie, il nome a dominio corny.it era stato registrato nel 2018 da una società operante nel settore della registrazione e compravendita di domain names, attività che essa stessa qualificava come imprenditoriale e fondata sull’acquisizione di nomi a dominio “generici” ad alta capacità attrattiva.

La società registrante sosteneva la legittimità della propria condotta affermando che:

  • il dominio fosse utilizzato per attività non direttamente concorrenti rispetto a quelle del titolare del marchio;
  • non sussistesse alcun rischio di confusione per il pubblico;
  • la mera registrazione del dominio fosse lecita in quanto avvenuta secondo il principio del first come, first served e in assenza di contestazioni immediate.

Di contro, la titolare del marchio “CORNY”, segno distintivo utilizzato da decenni per la commercializzazione di prodotti alimentari, ha contestato la registrazione del dominio, ritenendola strumentale allo sfruttamento della notorietà del marchio e priva di un reale interesse autonomo.

A sostegno delle proprie pretese, la titolare del marchio ha evidenziato di essere titolare di plurime registrazioni anteriori, tra cui marchi internazionali e dell’Unione Europea validi anche in Italia, nonché di diversi nomi a dominio recanti il segno “CORNY”, tra cui corny.de e corny.ru, utilizzati per la promozione dei prodotti nei rispettivi mercati esteri.

La decisione del Tribunale di Roma: accertata la malafede nella registrazione di corny.it

Con la sentenza n. 14964 del 28 ottobre 2025, il Tribunale di Roma ha rigettato le domande dell’attrice e accolto parzialmente le domande riconvenzionali della titolare del marchio, riconoscendo che la registrazione e l’utilizzo del dominio corny.it integrassero una condotta di registrazione in malafede.

In particolare, il Collegio ha accertato la rinomanza del marchio “CORNY”, valorizzando elementi quali l’uso intenso e protratto nel tempo, gli ingenti investimenti pubblicitari e la significativa presenza dei prodotti sul mercato italiano ed europeo. Pur escludendo la sussistenza di un rapporto di concorrenza diretta tra le parti, il Tribunale ha comunque riconosciuto la tutela extramerceologica spettante al marchio rinomato.

Sono state inoltre ritenute rilevanti le modalità di utilizzo del nome a dominio, idonee a generare un vantaggio economico attraverso lo sviamento del traffico originato dalla notorietà del marchio, e la circostanza che il dominio fosse offerto in vendita, ulteriore indice dell’intento speculativo del registrante.

Alla luce di tali elementi, il Tribunale ha confermato la riassegnazione del dominio corny.it in favore della titolare del marchio, inibendo al registrante qualsiasi ulteriore utilizzo del segno “CORNY” come nome a dominio.

Il concetto di malafede nella sentenza su corny.it

Il caso in esame chiarisce in maniera significativa il concetto di malafede nel diritto dei marchi e dei nomi a dominio, stabilendo che la stessa si valuta considerando anche il contesto complessivo della registrazione e non solo i comportamenti apertamente fraudolenti.

Il Tribunale ha infatti stabilito come, ai fini della sussistenza della malafede, rilevi la conoscenza del marchio altrui, l’assenza di un interesse legittimo del registrante e l’utilizzo del dominio in modo idoneo a trarre vantaggio dalla notorietà consolidata del segno distintivo anteriore.

La sentenza evidenzia inoltre che la tutela extramerceologica di cui godono i marchi rinomati è applicabile anche in assenza di concorrenza diretta, tutelando il titolare da registrazioni opportunistiche e da ogni forma di sfruttamento economico della notorietà del marchio (nel caso di specie, l’utilizzo del dominio come il pay-per-click, il parking o l’offerta in vendita dei domain names).

Dominio, marchio e prevenzione del rischio legale

Il caso corny.it offre indicazioni chiare per le aziende digitali: registrare un dominio senza avere tutelato adeguatamente il marchio espone a rischi concreti di contenzioso, perdita del nome e danni reputazionali. La disponibilità tecnica di un dominio non equivale a titolarità sul segno, che resta soggetto alle regole della proprietà intellettuale. La prevenzione, attraverso una strategia di registrazione del marchio e il monitoraggio di domini simili, si rivela più efficace e meno costosa rispetto al contenzioso.

Ne consegue che, per le aziende digitali, la scelta del nome non è soltanto un’operazione creativa o di marketing, ma un vero e proprio asset strategico, la cui protezione legale può realmente dare la differenza.

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avvocato giuseppe croari bologna privacy


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