Il 12 giugno 2026 il governo statunitense ha notificato ad Anthropic una direttiva di controllo all’esportazione.
Il provvedimento vieta l’accesso ai modelli Claude Mythos 5 e Claude Fable 5 a qualunque cittadino non statunitense, indipendentemente dalla sua posizione geografica, inclusi i dipendenti non americani della stessa Anthropic.
Non potendo applicare il blocco in modo selettivo senza compromettere l’intera infrastruttura, l’azienda ha scelto di disattivare entrambi i modelli a
livello globale, per tutti i clienti.
La lettera formale non specificava la natura esatta della minaccia alla sicurezza nazionale.
Anthropic ritiene che l’origine del provvedimento sia una tecnica di bypass, un jailbreak non universale, capace di sbloccare in un caso specifico alcune capacità cyber offensive del modello.
Inoltre, sostiene che la stessa tecnica sia replicabile sui modelli concorrenti già liberamente disponibili sul mercato.
Ma, per capire la posta in gioco, bisogna isolare la capacità tecnica che ha reso Mythos un caso a parte nel panorama dei modelli frontiera: la sua efficacia, fuori scala, nell’individuare vulnerabilità software, incluse falle rimaste latenti per anni.
Il modello mostra un livello di autonomia e di profondità di ragionamento superiore a qualsiasi tool di vulnerability research automatizzato visto finora.
Ed è proprio questa capacità ad aver attirato l’interesse delle agenzie governative per usi difensivi: la stessa che, sottratta al controllo dei safeguard, diventa un moltiplicatore di potenza per la scoperta di zero-day a fini offensivi.
Anthropic trattava già Mythos come un asset a duplice uso, ben prima dell’intervento governativo:
Il punto tecnico cruciale è questo: i safeguard erano già stati sottoposti a migliaia di ore di red-teaming, da parte del governo USA, dell’AI Security Institute britannico e di terze parti indipendenti, senza che emergesse alcun jailbreak universale.
Il problema che ha innescato la direttiva sembra essere un caso “narrow”, stretto: la richiesta al modello di leggere una codebase specifica e correggerne le falle.
Una prospettiva possibile: non stiamo parlando di un exploit universale, che funziona sempre e ovunque, ma di un comportamento limite riproducibile solo in un contesto molto specifico.
È il classico falso negativo che capita, prima o poi, in qualunque sistema di filtraggio basato su classificatori.
In termini di risk assessment esistono almeno quattro letture plausibili. Meglio non sceglierne una per fede, e tenerle tutte aperte, sul radar, per seguire come evolve la vicenda.
Se esiste anche un solo percorso, per quanto stretto, capace di estrarre capacità di scoperta zero-day senza supervisione, il rischio di proliferazione è concreto.
Un attore statale o un gruppo cyber-criminale motivato non ha bisogno di un jailbreak comodo: gli basta che funzioni una volta sola, sul bersaglio giusto.
In questa lettura, la reazione drastica del governo è una misura precauzionale coerente con la posta in gioco.
Il provvedimento non nasce nel vuoto. Pochi mesi fa il Dipartimento della Difesa USA aveva etichettato Anthropic come “rischio di supply chain”, una designazione storicamente riservata ad attori stranieri ostili, dopo il fallimento di alcuni negoziati commerciali, oggi oggetto di una causa legale pendente.
Il blocco di Mythos potrebbe quindi essere un ulteriore atto di pressione politica, dentro una relazione già conflittuale.
Lo strumento scelto è il controllo delle esportazioni, una normativa pensata per armamenti e tecnologie fisiche a duplice uso, mai applicata prima a un software commerciale distribuito via API.
È possibile che l’amministrazione stia testando, di fatto, un precedente giuridico: la possibilità di ritirare un modello AI dal mercato sulla base di valutazioni di rischio interne, senza un processo trasparente di contestazione.
Per chi gestisce il vendor risk questo significa una cosa sola: ogni fornitore AI può essere richiamato in modo unilaterale, senza preavviso.
Anthropic ha costruito il proprio brand sull’idea che i modelli frontier fossero troppo rischiosi per una distribuzione di massa, usando spesso un linguaggio preso in prestito dal controllo delle armi.
C’è un’ironia piuttosto evidente in tutto questo: un’azienda che per anni ha chiesto al governo di normare e bloccare i deployment non sicuri si ritrova oggi vittima della stessa logica burocratica che ha contribuito a legittimare.
Al di là di torti e ragioni, la vicenda introduce subito quattro voci nuove nel Risk Register.
Il rischio di “sovranità del vendor” adesso è reale, non più teorico. Fino a ieri il rischio legato ai fornitori AI si limitava a data handling, residency dei dati e SLA.
Oggi si aggiunge una componente geopolitico-regolatoria: un modello può essere spento per decreto, da un giorno all’altro.
Chi aveva integrato Fable 5 o Mythos 5 in pipeline critiche, SOC, vulnerability management, code review, si è svegliato senza lo strumento.
Poi c’è il blocco della catena di montaggio del codice. Molte aziende stavano sperimentando Fable 5 direttamente nelle pipeline di sviluppo, per il controllo di sicurezza del codice prima del rilascio in produzione.
Il blocco improvviso non ha solo tolto un consulente virtuale: ha interrotto i processi di deployment automatizzati di chi aveva legato il “via libera” al superamento del filtro AI.
La dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che l’AI non è più solo un tool di consultazione, ma un componente infrastrutturale a tutti gli effetti.
Per chi si occupa di sicurezza informatica in Europa la vicenda non si chiude con l’analisi geopolitica.
È un caso che accende, nello stesso momento, tre framework normativi diversi: la Direttiva NIS2, il Regolamento DORA e l’AI Act.
Nascono con finalità diverse, ma finiscono per guardare lo stesso identico problema: la dipendenza da un fornitore tecnologico extra-UE che può smettere di erogare un servizio per decisione unilaterale di un’autorità di un paese terzo.
Ognuno dei tre lo legge da un’angolazione diversa, e un’azienda che non li mette in relazione rischia di gestire lo stesso incidente tre volte, in modo scoordinato.
Il Decreto Legislativo 138/2024, che recepisce la Direttiva NIS2, impone ai soggetti essenziali e importanti di includere la sicurezza della catena di approvvigionamento tra gli elementi obbligatori delle proprie misure di gestione del rischio (art. 24).
Fino a pochi mesi fa, per i fornitori di modelli AI, questo era un obbligo più teorico che pratico.
Con la Determinazione ACN n. 127437/2026, del 13 aprile 2026, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha reso la cosa concreta: ogni soggetto NIS deve identificare e dichiarare sulla piattaforma ACN i propri “fornitori rilevanti”, e il criterio per stabilirlo è quello della non fungibilità.
Un fornitore è rilevante non per il valore del contratto, ma perché, se la fornitura si interrompe, non c’è un’alternativa attivabile in tempi compatibili con la continuità del servizio.
Difficile trovare un esempio più calzante. Le aziende che avevano portato Fable 5 o Mythos 5 dentro le pipeline di vulnerability management, code review o controllo del SOC, proprio gli scenari citati sopra, e che non avevano un fornitore alternativo già pronto, hanno appena ricevuto la prova empirica della propria non fungibilità.
Se quel fornitore non era stato dichiarato “rilevante” sulla piattaforma ACN prima del blocco, l’azienda ha un doppio problema: un gap di compliance retroattivo (la finestra di aggiornamento annuale va dal 15 aprile al 31 maggio) e, soprattutto, l’assenza di un piano di continuità che quella dichiarazione avrebbe dovuto portare con sé.
Le sanzioni NIS2 per i soggetti essenziali arrivano fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato globale, ma il danno più immediato resta quello già descritto: l’arresto operativo delle pipeline di sicurezza.
Per le entità finanziarie europee, oltre 22.000 soggetti nel perimetro DORA tra banche, assicurazioni, gestori di fondi e fornitori di servizi di pagamento, il caso è ancora più diretto.
Il Regolamento (UE) 2022/2554 impone tre obblighi che il blocco rende immediatamente verificabili:
ESA, EBA, ESMA, EIOPA, hanno già designato 19 fornitori come Critical Third-Party Provider, tra cui i principali hyperscaler cloud, sottoponendoli a vigilanza diretta tramite Joint Examination Team.
Il caso Mythos è un argomento in più per chi pensa che lo stesso regime di
designazione dovrebbe estendersi, prima o poi, anche ai fornitori di modelli AI frontier, e non solo all’infrastruttura cloud.
Un fornitore che alimenta funzioni critiche di centinaia di entità finanziarie europee soddisfa, nei fatti, gli stessi criteri di rilevanza sistemica già usati per i cloud provider.
Il Capo V dell’AI Act, articoli 51-56, pienamente applicabile dal 2 agosto 2025, disciplina i modelli GPAI.
Un modello supera la soglia di presunzione di rischio sistemico quando la potenza di calcolo cumulativa di addestramento eccede 10²⁵ FLOP, o quando la Commissione lo classifica così di sua iniziativa.
Considerando quanto descritto qui, un’efficacia “di gran lunga superiore a qualsiasi tool di vulnerability research automatizzato” nella scoperta di zero-day, è plausibile che Mythos 5, e per estensione lo stesso modello che sta sotto Fable 5, rientri già in questa categoria:le capacità cyber-offensive sono esplicitamente tra le aree di rischio sistemico che l’AI Act chiede ai fornitori di sorvegliare.
Questo comporta per Anthropic, come fornitore, obblighi aggiuntivi previsti dall’art. 55:
Se il jailbreak “narrow” che ha fatto scattare la direttiva americana ha davvero sbloccato capacità cyber-offensive senza supervisione, si tratterebbe, tecnicamente, di un evento rilevante, al di là della direttiva di export control statunitense.
Per le aziende europee che usano il modello restano comunque obblighi propri:
Dimostrare quella conformità con un fornitore che oggi non è più accessibile, e che potrebbe non tornarlo nei tempi previsti, è un problema molto concreto per chi è a un passo dalla scadenza.
Inoltre, l’art. 54 obbliga i fornitori GPAI extra-UE a nominare un rappresentante autorizzato nell’Unione: le aziende che si sentono danneggiate dal blocco potrebbero rivolgersi prima a questa figura, come interlocutore di responsabilità contrattuale, prima ancora che a un’autorità regolatoria.
| Framework | Riferimento | Cosa chiede, rispetto al caso Mythos | Sanzione massima |
| NIS2 | D.Lgs. 138/2024, artt. 21 e 24 | Mappare il fornitore AI come “fornitore rilevante” (criterio di non fungibilità) e gestirne il rischio di filiera | Fino a 10 mln € o 2% del fatturato globale (soggetti essenziali) |
| DORA | Reg. (UE) 2022/2554, artt. 28-30 | Registro dei contratti ICT, valutazione del rischio di concentrazione, exit strategy contrattuale | Fino all’1% del fatturato giornaliero medio globale (fornitori critici) |
| AI Act | Reg. (UE) 2024/1689, artt. 53-55 | Documentazione e gestione del rischio sistemico (fornitore); conformità dei sistemi ad alto rischio (deployer) | Fino a 15 mln € o 3% del fatturato globale (obblighi GPAI) |
Per chi fa risk management il punto delicato non è la conformità a ciascun framework preso da solo, ma la cecità che si crea quando i tre vengono gestiti in compartimenti separati, IT, compliance, legale, senza che nessuno li guardi insieme.
Unfornitore AI che smette di funzionare per una direttiva di export control di un paese terzo è, nello stesso momento, un evento NIS2 (rischio di filiera), un evento DORA (rischio di concentrazione su un fornitore ICT) e un evento AI Act (interruzione di un sistema il cui fornitore del modello ha obblighi specifici).
I sistemi di GRC tradizionali, pensati per gestire ogni framework per conto suo, non sono fatti per vedere arrivare questo tipo di rischio composito.
Per capire dove sta andando la governance, ci sono almeno quattro filoni da seguire:
La verità più scomoda è che non esiste ancora un quadro normativo maturo per gestire il richiamo di un modello AI commerciale né una vera interoperabilità tra i framework europei che dovrebbero proteggere le aziende da questo stesso rischio.
Questo caso non è l’eccezione alla regola. È solo il primo della lista.